Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere a), b), c), limitatamente alle persone non vedenti, e d),»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono inoltre tenuti ad avere alle loro dipendenze persone sorde, come definite ai sensi dell'articolo 1, nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati, indipendentemente dal numero dei medesimi lavoratori occupati»;

          c) al comma 3, le parole: «l'obbligo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis».